Una comunità energetica rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico autonomo i cui membri condividono l'energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili. Il suo obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità, non ottenere profitti finanziari. Le regole stanno nel decreto CACER (DM 7 dicembre 2023, n. 414, in vigore dal 24 gennaio 2024), nel TIAD dell'ARERA (delibera 727/2022/R/eel) e nelle Regole operative del GSE, aggiornate il 16 luglio 2025.
Come funziona
La condivisione è virtuale: ogni membro mantiene il proprio contratto di fornitura, può scegliere il venditore e può uscire in qualsiasi momento. L'energia condivisa è, per ogni ora, il minimo tra quella immessa in rete dagli impianti e quella prelevata dai membri. Impianti e punti di prelievo devono trovarsi nell'area della stessa cabina primaria, verificabile sulla mappa interattiva del GSE.
La tariffa incentivante
Sull'energia condivisa il GSE riconosce una tariffa premio, composta da una parte fissa e da una parte variabile legata al prezzo zonale dell'energia.
| Potenza dell'impianto | Parte fissa | Parte variabile | Valore massimo |
|---|---|---|---|
| Fino a 200 kW | 80 €/MWh | da 0 a 40 €/MWh | 120 €/MWh |
| Oltre 200 e fino a 600 kW | 70 €/MWh | da 0 a 40 €/MWh | 110 €/MWh |
| Oltre 600 kW e fino a 1 MW | 60 €/MWh | da 0 a 40 €/MWh | 100 €/MWh |
Per il fotovoltaico si aggiungono 4 €/MWh nelle regioni del Centro e 10 €/MWh in quelle del Nord. A questo si somma il contributo di valorizzazione definito dall'ARERA, legato alle tariffe di rete. Gli impianti oltre 1 MW ricevono solo quest'ultimo. Di norma la tariffa si riduce se l'impianto ha avuto un contributo in conto capitale.
Contributo PNRR: che cosa resta
Il contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili era riservato agli impianti nei comuni sotto i 5.000 abitanti; il DM 16 maggio 2025, n. 127 ha alzato la soglia a 50.000. Le domande si sono chiuse il 30 novembre 2025. Il DL 19/2026 ha affidato al GSE un programma da 795,5 milioni di euro: gli impianti ammessi devono entrare in esercizio entro 24 mesi dalla comunicazione dell'accordo di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2027. Un progetto che parte oggi non può contare su questo contributo.
Chi può essere membro
Possono esserlo persone fisiche, PMI, associazioni, enti del Terzo settore, enti religiosi e di ricerca, amministrazioni locali. Per le PMI la partecipazione non deve costituire l'attività commerciale o industriale principale. Le grandi imprese non possono essere socie o membri.
Per un'impresa: cosa guardare
Quando conviene valutarla
- PMI con superfici disponibili: può entrare come produttore e consumatore; prima viene l'autoconsumo nel proprio sito, poi la condivisione dell'eccedenza.
- Impresa con più sedi: va verificata la cabina primaria di ogni POD; se consumi e impianti di un solo cliente finale stanno sotto la stessa cabina esiste la configurazione di autoconsumatore individuale a distanza.
- Grande impresa: può partecipare come produttore terzo, facendo rilevare nella configurazione l'energia di un proprio impianto con mandato al referente, senza diventare socia.
Che cosa serve
- l'elenco dei POD con la relativa cabina primaria;
- la verifica della dimensione d'impresa, contando le società collegate e associate;
- le curve orarie di produzione e di consumo;
- statuto e regolamento con i criteri di riparto dei contributi.
Errori tipici
- aspettarsi uno sconto in bolletta: i contributi arrivano dal GSE alla comunità, che li ripartisce secondo le proprie regole;
- dimensionare l'impianto sull'incentivo anziché sui consumi;
- contare sul contributo PNRR, il cui sportello è chiuso;
- trascurare che, oltre il 55% di energia condivisa (45% con contributo in conto capitale), la tariffa eccedente va a consumatori diversi dalle imprese o a finalità sociali;
- dimenticare che le imprese in difficoltà non accedono agli incentivi.
Che cosa si può dichiarare e che cosa no
Si possono dichiarare la partecipazione alla comunità e la quantità di energia condivisa riconosciuta dal GSE. Non si può dichiarare che i consumi dell'impresa sono coperti da energia rinnovabile per il solo fatto di essere membri: per l'origine dell'energia prelevata valgono le garanzie di origine, e per il bilancio delle emissioni le regole dell'impronta di carbonio.
La valutazione di una comunità energetica rientra nel servizio di sostenibilità energetica per le imprese.
Se vuoi capire quale configurazione è praticabile per i siti della tua impresa, IPGS ENERGY la esamina da consulente, non da fornitore: Richiedi un confronto.
Fonti
- GSE — Gruppi di autoconsumatori e comunità di energia rinnovabile (consultata il 10 ottobre 2026)
- GSE — Comunità energetiche rinnovabili (consultata il 10 ottobre 2026)
- GSE — Corrispettivi e tariffa (consultata il 10 ottobre 2026)
- GSE — Decreto CACER e TIAD, Regole operative (versione 16 luglio 2025) (consultata il 10 ottobre 2026)
- GSE — Regole operative Facility CACER (27 marzo 2026) (consultata il 10 ottobre 2026)
- MASE — Decreto 7 dicembre 2023, n. 414 (testo pubblicato dal GSE) (consultata il 10 ottobre 2026)
- GSE — Mappa interattiva delle cabine primarie (consultata il 10 ottobre 2026)
Contenuto informativo a cura di IPGS ENERGY. Le informazioni sono verificate alla data di aggiornamento indicata e non sostituiscono un'analisi contrattuale, fiscale o normativa riferita alla singola impresa.
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