L'impronta di carbonio è la quantità complessiva di gas a effetto serra attribuibile a un'organizzazione o a un prodotto, espressa in tonnellate di CO2 equivalente (tCO2e). Per le organizzazioni i riferimenti sono il GHG Protocol Corporate Standard, che copre sette gas (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3), e la norma ISO 14064-1:2018; per i prodotti la ISO 14067:2018.
Scope 1, 2 e 3
| Scope | Che cosa comprende | Esempi | Dati di partenza |
|---|---|---|---|
| Scope 1 | Emissioni dirette da fonti possedute o controllate | Caldaie e forni, veicoli aziendali, processi, perdite di gas refrigeranti | Consumi di gas per PDR, carburanti, reintegri di refrigerante |
| Scope 2 | Emissioni indirette dalla generazione di elettricità, vapore, calore e raffrescamento acquistati | Energia elettrica dalla rete, teleriscaldamento | Consumi elettrici in kWh per POD |
| Scope 3 | Tutte le altre emissioni indirette della catena del valore, a monte e a valle | Materie prime, trasporti, trasferte, uso dei prodotti venduti | Acquisti, logistica, dati dei fornitori |
Il Corporate Standard chiede di riportare almeno gli Scope 1 e 2 e lascia facoltativo lo Scope 3, da cui secondo il GHG Protocol proviene però la maggior parte delle emissioni di un'impresa.
Scope 2: due numeri, non uno
La Scope 2 Guidance chiede di riportare le emissioni dell'elettricità acquistata con due metodi: location-based, che applica il fattore medio della rete, e market-based, che usa i fattori degli strumenti contrattuali. Le garanzie di origine e i PPA incidono solo sul secondo. Chi fissa un obiettivo deve dichiarare su quale dei due lo misura.
Gli standard
- GHG Protocol. Corporate Standard, Scope 2 Guidance (2015) e Corporate Value Chain (Scope 3) Standard (2011).
- ISO 14064-1:2018. Emissioni a livello di organizzazione, con requisiti per la verifica dell'inventario. Confermata nel 2024; ISO segnala una revisione in corso.
- ISO 14067:2018. Impronta di carbonio di prodotto, confermata nel 2024.
Chi è obbligato a rendicontare: stato a ottobre 2026
La direttiva CSRD, recepita in Italia con il D.Lgs. 125/2024, è stata modificata dalla direttiva (UE) 2026/470 del pacchetto Omnibus, pubblicata il 26 febbraio 2026. Dagli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027 l'obbligo riguarda solo le imprese, o i gruppi su base consolidata, che superano sia 450 milioni di euro di ricavi netti sia 1.000 dipendenti in media. Per gli esercizi 2024–2026 restano obbligate le imprese della prima ondata, e gli Stati possono esentare per il 2025 e il 2026 quelle sotto le nuove soglie.
Gli Stati devono recepire le modifiche entro il 19 marzo 2027. Al 10 ottobre 2026 l'ultimo aggiornamento del D.Lgs. 125/2024 su Normattiva risale al 9 agosto 2025: il recepimento italiano non risulta ancora nel testo vigente.
Dal 2027 chi resta sotto queste soglie non ha obblighi propri. Chi ha fino a 1.000 dipendenti ed è fornitore di un'impresa obbligata è una «impresa protetta»: può rifiutare richieste di dati che eccedono lo standard volontario, basato sul VSME (raccomandazione (UE) 2025/1710), il cui modulo base chiede consumi di energia ed emissioni Scope 1 e Scope 2 location-based. Il 3 luglio 2026 la Commissione ha adottato due atti delegati: standard volontari e semplificazione degli ESRS.
Per un'impresa: cosa guardare
Quando conviene misurarla
Quando un cliente soggetto a rendicontazione, una banca o un bando chiedono i dati; prima di decidere investimenti di efficienza o una diagnosi energetica, per sapere dove si concentrano le emissioni; quando il costo della CO2 comincia a pesare su gas e carburanti (vedi sistema ETS).
Che cosa serve
- dodici mesi di consumi elettrici per ogni POD e di gas per ogni PDR;
- carburanti della flotta e reintegri di gas refrigeranti;
- un perimetro definito (sedi, società controllate) e un anno base;
- fattori di emissione con fonte e anno dichiarati.
Errori tipici
- stimare le emissioni dalla spesa anziché dalle quantità consumate;
- confrontare anni calcolati con perimetri o metodi diversi;
- riportare solo lo Scope 2 market-based, omettendo il location-based;
- presentare come completo uno Scope 3 che copre poche categorie.
Che cosa si può dichiarare e che cosa no
Si possono dichiarare le emissioni di un anno, distinte per Scope, indicando standard, perimetro e metodo, e precisando se un terzo le ha verificate. Non si può presentare come riduzione un calo dovuto solo a un cambio di metodo, né attribuire alle garanzie di origine effetti sugli Scope 1 e 3. Dal 27 settembre 2026 le regole della direttiva (UE) 2024/825 vietano, verso i consumatori, di dichiarare un prodotto a impatto neutro sulla base della compensazione delle emissioni.
Il lavoro rientra nel servizio di sostenibilità energetica per le imprese.
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Fonti
- GHG Protocol — Corporate Standard (consultata il 10 ottobre 2026)
- GHG Protocol — Scope 2 Guidance (consultata il 10 ottobre 2026)
- GHG Protocol — Corporate Value Chain (Scope 3) Standard (consultata il 10 ottobre 2026)
- ISO — ISO 14064-1:2018 (consultata il 10 ottobre 2026)
- ISO — ISO 14067:2018 (consultata il 10 ottobre 2026)
- EUR-Lex — Direttiva (UE) 2026/470 (consultata il 10 ottobre 2026)
- Commissione europea — Corporate sustainability reporting (consultata il 10 ottobre 2026)
- EUR-Lex — Raccomandazione (UE) 2025/1710 (consultata il 10 ottobre 2026)
- Normattiva — D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 (consultata il 10 ottobre 2026)
- EUR-Lex — Direttiva (UE) 2024/825 (consultata il 10 ottobre 2026)
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