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Impronta di carbonio aziendale: Scope 1, 2 e 3 e obblighi dopo l'Omnibus

Come si misura l'impronta di carbonio di un'impresa secondo GHG Protocol e ISO 14064-1, quanto pesano elettricità e gas e chi è tenuto a rendicontarla dopo la revisione della CSRD.

4 min di lettura

A cura di IPGS ENERGYAggiornato il

L'impronta di carbonio è la quantità complessiva di gas a effetto serra attribuibile a un'organizzazione o a un prodotto, espressa in tonnellate di CO2 equivalente (tCO2e). Per le organizzazioni i riferimenti sono il GHG Protocol Corporate Standard, che copre sette gas (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3), e la norma ISO 14064-1:2018; per i prodotti la ISO 14067:2018.

7
Gas serra coperti dal GHG Protocol
15
Categorie di emissioni Scope 3
2
Metodi di calcolo dello Scope 2

Scope 1, 2 e 3

ScopeChe cosa comprendeEsempiDati di partenza
Scope 1Emissioni dirette da fonti possedute o controllateCaldaie e forni, veicoli aziendali, processi, perdite di gas refrigerantiConsumi di gas per PDR, carburanti, reintegri di refrigerante
Scope 2Emissioni indirette dalla generazione di elettricità, vapore, calore e raffrescamento acquistatiEnergia elettrica dalla rete, teleriscaldamentoConsumi elettrici in kWh per POD
Scope 3Tutte le altre emissioni indirette della catena del valore, a monte e a valleMaterie prime, trasporti, trasferte, uso dei prodotti vendutiAcquisti, logistica, dati dei fornitori

Il Corporate Standard chiede di riportare almeno gli Scope 1 e 2 e lascia facoltativo lo Scope 3, da cui secondo il GHG Protocol proviene però la maggior parte delle emissioni di un'impresa.

Scope 2: due numeri, non uno

La Scope 2 Guidance chiede di riportare le emissioni dell'elettricità acquistata con due metodi: location-based, che applica il fattore medio della rete, e market-based, che usa i fattori degli strumenti contrattuali. Le garanzie di origine e i PPA incidono solo sul secondo. Chi fissa un obiettivo deve dichiarare su quale dei due lo misura.

Gli standard

  • GHG Protocol. Corporate Standard, Scope 2 Guidance (2015) e Corporate Value Chain (Scope 3) Standard (2011).
  • ISO 14064-1:2018. Emissioni a livello di organizzazione, con requisiti per la verifica dell'inventario. Confermata nel 2024; ISO segnala una revisione in corso.
  • ISO 14067:2018. Impronta di carbonio di prodotto, confermata nel 2024.

Chi è obbligato a rendicontare: stato a ottobre 2026

La direttiva CSRD, recepita in Italia con il D.Lgs. 125/2024, è stata modificata dalla direttiva (UE) 2026/470 del pacchetto Omnibus, pubblicata il 26 febbraio 2026. Dagli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027 l'obbligo riguarda solo le imprese, o i gruppi su base consolidata, che superano sia 450 milioni di euro di ricavi netti sia 1.000 dipendenti in media. Per gli esercizi 2024–2026 restano obbligate le imprese della prima ondata, e gli Stati possono esentare per il 2025 e il 2026 quelle sotto le nuove soglie.

Gli Stati devono recepire le modifiche entro il 19 marzo 2027. Al 10 ottobre 2026 l'ultimo aggiornamento del D.Lgs. 125/2024 su Normattiva risale al 9 agosto 2025: il recepimento italiano non risulta ancora nel testo vigente.

Dal 2027 chi resta sotto queste soglie non ha obblighi propri. Chi ha fino a 1.000 dipendenti ed è fornitore di un'impresa obbligata è una «impresa protetta»: può rifiutare richieste di dati che eccedono lo standard volontario, basato sul VSME (raccomandazione (UE) 2025/1710), il cui modulo base chiede consumi di energia ed emissioni Scope 1 e Scope 2 location-based. Il 3 luglio 2026 la Commissione ha adottato due atti delegati: standard volontari e semplificazione degli ESRS.

Per un'impresa: cosa guardare

Quando conviene misurarla

Quando un cliente soggetto a rendicontazione, una banca o un bando chiedono i dati; prima di decidere investimenti di efficienza o una diagnosi energetica, per sapere dove si concentrano le emissioni; quando il costo della CO2 comincia a pesare su gas e carburanti (vedi sistema ETS).

Che cosa serve

  • dodici mesi di consumi elettrici per ogni POD e di gas per ogni PDR;
  • carburanti della flotta e reintegri di gas refrigeranti;
  • un perimetro definito (sedi, società controllate) e un anno base;
  • fattori di emissione con fonte e anno dichiarati.

Errori tipici

  • stimare le emissioni dalla spesa anziché dalle quantità consumate;
  • confrontare anni calcolati con perimetri o metodi diversi;
  • riportare solo lo Scope 2 market-based, omettendo il location-based;
  • presentare come completo uno Scope 3 che copre poche categorie.

Che cosa si può dichiarare e che cosa no

Si possono dichiarare le emissioni di un anno, distinte per Scope, indicando standard, perimetro e metodo, e precisando se un terzo le ha verificate. Non si può presentare come riduzione un calo dovuto solo a un cambio di metodo, né attribuire alle garanzie di origine effetti sugli Scope 1 e 3. Dal 27 settembre 2026 le regole della direttiva (UE) 2024/825 vietano, verso i consumatori, di dichiarare un prodotto a impatto neutro sulla base della compensazione delle emissioni.

Il lavoro rientra nel servizio di sostenibilità energetica per le imprese.

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Fonti

Contenuto informativo a cura di IPGS ENERGY. Le informazioni sono verificate alla data di aggiornamento indicata e non sostituiscono un'analisi contrattuale, fiscale o normativa riferita alla singola impresa.

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