Fisso o variabile non è una scelta tra «caro» e «conveniente»: è la scelta di chi porta il rischio di prezzo, e riguarda solo una parte della fattura. Tariffe di rete, oneri generali di sistema e imposte seguono regole pubbliche con qualunque formula; il contratto decide la spesa per la vendita.
Le definizioni di ARERA
Il Codice di condotta commerciale definisce a prezzo fisso l'offerta in cui restano costanti, o comunque noti, almeno per i primi 12 mesi i prezzi complessivi oppure la sola parte relativa all'approvvigionamento dell'energia. È a prezzo variabile l'offerta in cui una o più componenti cambiano automaticamente con i prezzi all'ingrosso o con un indice definito in contratto, secondo una formula con dati oggettivi e senza discrezionalità. Le strutture miste — fisso per un periodo iniziale e poi indicizzato, oppure fisso e variabile combinati — sono classificate tra le variabili.
Gli indici di riferimento
I valori correnti non sono riportati in questa scheda: ARERA pubblica ogni mese gli indici usati per le offerte PLACET, e l'andamento dei mercati è nella pagina Indici di mercato.
- PUN Index GME — dal 1° gennaio 2025 il vecchio PUN è stato superato: alla domanda si applicano i prezzi zonali e il GME calcola il PUN Index GME, media dei prezzi zonali ponderata sulle quantità acquistate in ciascuna zona. Dal 1° ottobre 2025 l'unità di tempo del mercato del giorno prima è il quarto d'ora.
- PSV — il Punto di Scambio Virtuale della rete nazionale del gas: ARERA usa la media mensile del prezzo day-ahead al PSV per le offerte PLACET a prezzo variabile.
- TTF — l'hub olandese a cui ARERA indicizzava le offerte PLACET gas fino al 31 agosto 2023; un contratto può ancora richiamarlo.
La formula tipica è indice più spread: lo spread è la parte decisa dal fornitore, ed è il primo termine di confronto tra offerte legate allo stesso indice. I valori aggiornati sono nella pagina indici di mercato.
Che cosa resta variabile anche nel «fisso»
- Rete, oneri e imposte — sono aggiornati dalle autorità e riportati in fattura, a meno che l'offerta sia a corrispettivi onnicomprensivi.
- Dispacciamento e mercato della capacità — sono corrispettivi distinti dal prezzo dell'energia, che le offerte elettriche devono indicare a parte: verificate se il contratto li blocca o li applica al valore di volta in volta vigente.
- Perdite di rete — il prezzo può essere espresso al netto o al lordo delle perdite: nel confronto tra due offerte la differenza conta.
- Dopo la scadenza — il passaggio da fisso a variabile previsto dal contratto è un'«evoluzione automatica»: per le forniture più piccole va comunicato con almeno 2 mesi di preavviso.
Le regole per le forniture più piccole
Per i clienti in bassa tensione e per il gas fino a 200.000 Smc l'anno, la disciplina ARERA del recesso (testo valido dal 17 luglio 2026) ammette oneri di recesso anticipato solo nei contratti elettrici: quelli a prezzo fisso e durata determinata, e quelli delle imprese con più di 50 dipendenti o oltre 10 milioni di fatturato. Gli oneri decadono se il venditore modifica unilateralmente le condizioni. Nei contratti elettrici a prezzo fisso e a tempo determinato, inoltre, il venditore non può recedere prima della scadenza. In media tensione e sopra la soglia gas vale soltanto il contratto.
Per un'impresa: cosa guardare
- Che cosa è fisso — solo la componente energia o anche dispacciamento e perdite? Per quanti mesi? Che cosa succede alla scadenza?
- Quale indice, esattamente — PUN Index GME medio mensile per fascia, orario o al quarto d'ora; PSV day-ahead o TTF; con quale potere calorifico si passa da €/MWh a €/Smc.
- Volumi — cercate le clausole sugli scostamenti rispetto al consumo previsto: fermate, nuovi impianti o un fotovoltaico cambiano i prelievi.
- Uscita e garanzie — oneri di recesso, preavvisi, depositi o fideiussioni richieste.
- Bilancio — il fisso dà un costo definito in anticipo, che a consuntivo può risultare più alto o più basso dell'indicizzato. Una strada intermedia è fissare una parte dei volumi e lasciare il resto variabile: la quota si decide sui margini dell'azienda, non sulle previsioni di mercato.
Al fornitore chiedete la formula scritta per esteso, un esempio di calcolo su un mese già fatturato e l'elenco dei corrispettivi non compresi nel prezzo.
Il confronto tra formule è parte del servizio di ottimizzazione dei contratti di energia e gas di IPGS ENERGY. Richiedi un confronto.
Fonti
- ARERA — Codice di condotta commerciale, testo valido dal 1° aprile 2026 (consultata il 10 ottobre 2026)
- ARERA — Recesso dai contratti di fornitura, testo valido dal 17 luglio 2026 (consultata il 10 ottobre 2026)
- ARERA — Offerte standard per i clienti finali, PLACET (consultata il 10 ottobre 2026)
- ARERA — Scheda tecnica 194/2024/R/eel, superamento del prezzo unico nazionale (consultata il 10 ottobre 2026)
- ARERA — Delibera 388/2024/R/eel (consultata il 10 ottobre 2026)
- GSE — Regole tecniche sui corrispettivi di sbilanciamento, febbraio 2026 (consultata il 10 ottobre 2026)
Contenuto informativo a cura di IPGS ENERGY. Le informazioni sono verificate alla data di aggiornamento indicata e non sostituiscono un'analisi contrattuale, fiscale o normativa riferita alla singola impresa.
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