Un PPA (Power Purchase Agreement) è un contratto con cui un'impresa si impegna ad acquistare energia elettrica, di norma rinnovabile, da un produttore per più anni, a condizioni fissate in partenza. Il diritto europeo lo definisce come il contratto con cui una persona fisica o giuridica acquista elettricità da un produttore «su base di mercato» (regolamento (UE) 2024/1747). Non è un incentivo né una tariffa regolata: è un contratto privato, e il suo valore dipende da come è scritto.
Come funziona
Il produttore ottiene ricavi prevedibili; l'impresa rende prevedibile il costo di una parte della propria energia, a prezzo fisso o secondo una formula concordata. Il resto del fabbisogno resta su un normale contratto di fornitura, esposto ai prezzi di mercato: per orientarsi servono il PUN e gli indici di mercato.
Le tipologie
| Caratteristica | On-site | Off-site fisico | Virtuale (finanziario) |
|---|---|---|---|
| Dove sta l'impianto | Presso il sito dell'impresa | Altrove, collegato alla rete | Altrove, anche in un'altra zona di mercato |
| Consegna dell'energia | Diretta al sito | Attraverso la rete e un fornitore | Nessuna: la fornitura resta separata |
| Che cosa si regola | Energia consumata sul posto | Energia ritirata, al prezzo pattuito | Differenza tra prezzo pattuito e prezzo di mercato (contratto per differenza, CfD) |
Durata: che cosa dicono le fonti
Per i PPA bilaterali la legge non fissa una durata: la Commissione europea li descrive come contratti di lungo termine, conclusi di norma tra produttori e imprese consumatrici. I numeri italiani riguardano gli strumenti pubblici.
Gli strumenti italiani a ottobre 2026
- Bacheca PPA del GME. Operativa (art. 28 del D.Lgs. 199/2021): annunci anonimi e non vincolanti di acquisto o vendita, registrazione obbligatoria dei contratti conclusi, comparto Energy Release.
- Mercato PPA (MPPA). Previsto dal DM 20 giugno 2025, n. 152: un mercato organizzato con il GME controparte centrale e il GSE garante di ultima istanza. Il modello è andato in consultazione a luglio 2025; alla data di aggiornamento il sito del GME non lo elenca ancora tra i mercati attivi.
- Garanzie pubbliche. Il DL 21/2026 (legge 49/2026) consente a chi stipula tramite la Bacheca di chiedere al GSE la garanzia di ultima istanza, nei limiti delle risorse (45 milioni di euro l'anno dal 2025 al 2027), e prevede garanzie SACE a condizioni di mercato. Le regole operative richiedono un decreto ministeriale: la consultazione del GSE si è chiusa l'8 luglio 2026 e l'approvazione va verificata.
- Energy Release 2.0. Riservato ai clienti energivori: il GSE anticipa energia per 36 mesi, restituita nei vent'anni successivi da nuovi impianti rinnovabili. Le manifestazioni di interesse si sono chiuse il 3 marzo 2025: oggi non è più aperto.
Il regolamento (UE) 2024/1747 impone inoltre che ogni PPA indichi zona di offerta e condizioni di uscita.
Per un'impresa: cosa guardare
Quando conviene valutarlo
Quando i consumi elettrici sono stabili per anni, quando serve prevedibilità di costo su una parte del fabbisogno e quando clienti o capofiliera chiedono energia rinnovabile documentata. Per le PMI il punto critico è l'accesso, che la Commissione indica tra le barriere da rimuovere: il DL 21/2026 affida ad Acquirente Unico l'aggregazione della domanda e all'ARERA linee guida sui gruppi di acquisto. Chi ha più sedi ragiona sull'insieme dei POD.
Che cosa serve
- le curve di carico orarie di ogni POD, non solo i totali annui;
- scadenze e clausole del contratto di fornitura in corso;
- bilanci e merito creditizio: il produttore chiederà garanzie;
- la quota di consumo da coprire, decisa prima di chiedere offerte.
Errori tipici
- confrontare il prezzo del PPA con il prezzo di mercato di oggi, anziché con scenari sull'intera durata;
- coprire tutto il fabbisogno: se i consumi calano, l'impegno resta;
- ignorare il profilo: un impianto fotovoltaico produce anche in ore in cui lo stabilimento non consuma, e il contratto deve dire chi sopporta lo scarto;
- non regolare cessione del contratto, chiusura del sito e uscita anticipata.
Che cosa si può dichiarare e che cosa no
L'energia di un PPA può essere dichiarata rinnovabile solo se il contratto trasferisce anche le garanzie di origine, che non seguono automaticamente l'energia, e queste vengono annullate per l'impresa: l'effetto riguarda lo Scope 2 calcolato con il metodo market-based dell'impronta di carbonio. Un PPA virtuale senza garanzie di origine è una copertura di prezzo, non una prova di consumo rinnovabile. Il tema rientra nella sostenibilità energetica dell'impresa.
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Fonti
- EUR-Lex — Regolamento (UE) 2024/1747 (consultata il 10 ottobre 2026)
- Commissione europea — Commission recommendation to facilitate Power Purchase Agreement take-up (consultata il 10 ottobre 2026)
- GME — Bacheca PPA (consultata il 10 ottobre 2026)
- GME — Consultazioni PPA, documento n. 1/2025 (consultata il 10 ottobre 2026)
- MASE — Decreto 20 giugno 2025, n. 152 (consultata il 10 ottobre 2026)
- Normattiva — D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, art. 28 (consultata il 10 ottobre 2026)
- Normattiva — Decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, art. 4 (consultata il 10 ottobre 2026)
- GSE — Consultazioni (consultata il 10 ottobre 2026)
- GSE — Energy Release 2.0 (consultata il 10 ottobre 2026)
Contenuto informativo a cura di IPGS ENERGY. Le informazioni sono verificate alla data di aggiornamento indicata e non sostituiscono un'analisi contrattuale, fiscale o normativa riferita alla singola impresa.
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