La diagnosi energetica (o audit energetico) è, per il D.Lgs. 102/2014, una procedura sistematica che serve a conoscere il profilo di consumo di un sito, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio sotto il profilo costi-benefici e a riferirne i risultati. Per alcune imprese è un obbligo che torna ogni quattro anni; per tutte è il documento da cui partono investimenti, incentivi e sistemi di gestione dell'energia.
Chi è obbligato oggi
Al 10 ottobre 2026 vale l'articolo 8 del D.Lgs. 102/2014, nel testo in vigore dal 29 luglio 2020. L'obbligo riguarda i siti produttivi in Italia di due categorie di imprese.
| Chi | Criterio | Che cosa deve fare |
|---|---|---|
| Grandi imprese | Più di 250 occupati insieme a un fatturato annuo oltre 50 milioni di euro o a un totale di bilancio oltre 43 milioni, per due esercizi consecutivi | Diagnosi ogni 4 anni |
| Imprese a forte consumo di energia | Iscritte negli elenchi CSEA, qualunque sia la dimensione | Diagnosi ogni 4 anni e, tra una e l'altra, almeno uno degli interventi individuati oppure un sistema ISO 50001 |
| Esclusi | Grandi imprese sotto 50 tep l'anno; imprese con ISO 50001 che include una diagnosi conforme all'allegato 2 | Documentazione a ENEA al posto della diagnosi |
Occupati, fatturato e bilancio si calcolano includendo imprese collegate e associate (chiarimenti ministeriali del 2016): una controllata piccola può risultare «grande» per effetto del gruppo. E l'esonero per i sistemi di gestione riguarda oggi la sola ISO 50001: EMAS e ISO 14001 non compaiono più nel testo vigente.
Scadenze, controlli e sanzioni
Chi ha adempiuto a dicembre 2023 ha la prossima scadenza a dicembre 2027, ma i calendari variano: alla scadenza del 5 dicembre 2025 ENEA ha ricevuto 671 diagnosi da 438 soggetti obbligati. Ogni anno ENEA controlla un campione di imprese, pari ad almeno il 3%, e tutte le diagnosi svolte da auditor interni.
La diagnosi non eseguita costa da 4.000 a 40.000 euro, quella non conforme da 2.000 a 20.000; pagare non esime dal farla. Per le energivore che non attuano gli interventi né adottano la ISO 50001 la sanzione va da 1.000 a 10.000 euro. Pesa di più l'effetto sulle agevolazioni: dal 28 aprile 2026 ENEA controlla tutte le imprese, e la diagnosi deve risultare valida e caricata su Audit102 alla data della domanda alla CSEA.
Come si svolge
La diagnosi è condotta da società di servizi energetici (ESCO) o da esperti in gestione dell'energia (EGE), certificati da organismi accreditati secondo le norme UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339. I criteri minimi sono nell'allegato 2 del decreto e nelle norme UNI CEI EN 16247.
Chi ha più sedi deve elencarle tutte con i consumi e sottoporre a diagnosi un numero di siti proporzionato e rappresentativo, anche con il metodo di «clusterizzazione» proposto da ENEA.
Le soglie europee in arrivo
La direttiva (UE) 2023/1791 sostituisce il criterio dimensionale con il consumo medio annuo degli ultimi tre anni, sommando tutti i vettori energetici.
| Consumo medio annuo | Obbligo previsto | Termine nella direttiva |
|---|---|---|
| Oltre 10 TJ (circa 2,8 GWh) | Audit energetico almeno ogni 4 anni e piano d'azione trasmesso agli amministratori | Primo audit entro l'11 ottobre 2026 |
| Oltre 85 TJ (circa 23,6 GWh) | Sistema di gestione dell'energia certificato | Entro l'11 ottobre 2027 |
Il recepimento era dovuto entro l'11 ottobre 2025 e l'Italia non lo ha completato: il 1° ottobre 2026 la Commissione europea le ha inviato un parere motivato (procedura INFR(2025)0334), con due mesi per rispondere. Finché manca la norma nazionale, l'obbligo operativo resta quello dell'articolo 8; le soglie dicono però chi sarà coinvolto, comprese le PMI con consumi elevati oggi escluse.
Per un'impresa: cosa guardare
- Verificare lo status ogni anno. La dimensione si legge a livello di gruppo e su due esercizi; l'iscrizione agli elenchi CSEA obbliga anche una PMI.
- Calcolare già ora i TJ. La somma di elettricità, gas e altri combustibili degli ultimi tre anni dice se si supereranno i 10 o gli 85 TJ.
- Preparare i dati prima dell'incarico. Bollette e curve di prelievo, letture dei contatori interni, elenco dei siti con i consumi, volumi di produzione.
- Errori tipici. Dimenticare le società collegate, escludere sedi senza motivarlo, ritenersi esonerati con EMAS o ISO 14001, lasciare nel cassetto gli interventi individuati.
Gli interventi che emergono possono accedere ai certificati bianchi, se il progetto viene presentato prima di avviare i lavori. Per applicare queste regole ai vostri siti c'è il servizio di diagnosi energetica ed efficientamento di IPGS ENERGY: Richiedi un confronto.
Fonti
- Normattiva — D.Lgs. 102/2014, articolo 8 (diagnosi energetiche) (consultata il 10 ottobre 2026)
- Normattiva — D.Lgs. 102/2014, articolo 16 (sanzioni) (consultata il 10 ottobre 2026)
- MASE — Diagnosi energetiche, con i chiarimenti ministeriali (consultata il 10 ottobre 2026)
- ENEA — Portale Audit102 (consultata il 10 ottobre 2026)
- ENEA — Diagnosi energetiche: online il Rapporto ENEA sui risultati al 2025 (consultata il 10 ottobre 2026)
- ENEA — Comunicazione inizio controlli delle imprese energivore, annualità di agevolazione 2026 (consultata il 10 ottobre 2026)
- EUR-Lex — Direttiva (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica, articolo 11 (consultata il 10 ottobre 2026)
- Commissione europea — October infringements package: key decisions on energy (consultata il 10 ottobre 2026)
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