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Efficienza Energetica

Certificati bianchi (TEE): come funzionano per le imprese dopo il decreto del 2025

Il decreto MASE del 21 luglio 2025 fissa obblighi e regole fino al 2030: chi può presentare progetti, dimensione minima, cumulabilità e valore dei titoli secondo la delibera ARERA di luglio 2026.

4 min di lettura

A cura di IPGS ENERGYAggiornato il

I certificati bianchi, o titoli di efficienza energetica (TEE), attestano un risparmio di energia primaria ottenuto con un intervento di efficienza: ogni titolo vale una tonnellata equivalente di petrolio (TEP) risparmiata. Per un'impresa sono un ricavo che si aggiunge al risparmio in bolletta, a patto di seguire una procedura che comincia prima dei lavori.

Il quadro in vigore a ottobre 2026

Il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 luglio 2025 (Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2025, in vigore dal giorno successivo) vale per i progetti presentati da allora; quelli approvati con i decreti del 2012 e del 2017 seguono le regole del momento della presentazione.

2025-2030
Periodo coperto dagli obblighi
1,68 milioni
Titoli di obbligo per il 2026, elettricità più gas
10 anni
Vita utile massima di un progetto

Come funziona il meccanismo

L'obbligo ricade sui distributori di energia elettrica e di gas naturale con più di 50.000 clienti finali, che ogni anno devono consegnare al GSE una quota di titoli proporzionale all'energia distribuita. Possono acquistarli da chi ha fatto efficienza: da qui nasce il valore per le imprese. Il loro costo è coperto dalle tariffe di rete, con un contributo definito da ARERA.

Impresa realizza intervento di efficienza GSE verifica risparmio energetico Emissione TEE 1 TEE = 1 TEP risparmiato Mercato GME o bilaterali vendita/acquisto TEE Distributori obbligati acquistano TEE per adempiere agli obblighi Ricavo per l'impresa = TEE riconosciuti × prezzo di vendita

Chi può presentare un progetto

Il decreto distingue il soggetto titolare, che sostiene l'investimento, dal soggetto proponente, che presenta l'istanza al GSE, in proprio o su delega del titolare. Il proponente deve avere, per tutta la vita utile del progetto, uno di questi requisiti.

Requisito del proponenteRiferimentoIn pratica
Certificazione come società di servizi energeticiUNI CEI 11352L'impresa delega una ESCO certificata
Nomina di un esperto in gestione dell'energia certificatoUNI CEI 11339L'impresa presenta in proprio
Sistema di gestione dell'energia certificatoISO 50001L'impresa presenta in proprio

La sola nomina dell'energy manager non è un titolo di accesso; chi è obbligato a nominarlo deve però documentare la nomina dell'anno in corso.

Le regole che decidono l'esito

  • Prima l'istanza, poi i lavori. Il progetto è ammissibile se l'avvio della realizzazione è successivo alla presentazione al GSE, e dopo l'approvazione i lavori devono partire entro dodici mesi. Chi deve muoversi prima può inviare, sempre in anticipo sui lavori, una comunicazione preliminare e presentare il progetto entro ventiquattro mesi.
  • Due metodi. A consuntivo (PC), con misure dedicate per almeno dodici mesi prima dell'intervento e poi dopo, oppure standardizzato (PS), per interventi ripetitivi misurati a campione.
  • Dimensione minima. Nei primi dodici mesi di monitoraggio servono almeno 10 TEP di risparmio addizionale per un PC e 5 TEP per un PS.
  • Niente obblighi di legge. Gli interventi fatti per adeguarsi a un vincolo normativo non sono ammessi, salvo il risparmio che va oltre il vincolo.
  • Cumulabilità limitata. I titoli non si sommano ad altri incentivi statali sullo stesso progetto. Restano compatibili fondi di garanzia e contributi in conto interessi; con crediti d'imposta e detassazioni per macchinari i titoli si dimezzano.

Il GSE comunica l'esito entro novanta giorni e può controllare il progetto per tutta la vita utile, fino alla decadenza e al recupero dei titoli.

Quanto vale un titolo

I titoli si vendono sul mercato organizzato dal GME o con contratti bilaterali. Nell'anno d'obbligo 2025 (giugno 2025 – maggio 2026) il prezzo medio sul mercato è stato di 249,16 euro per titolo e ARERA ha fissato a 248,42 euro il contributo tariffario riconosciuto ai distributori, con un tetto di 250 euro (delibera 245/2026/R/efr). È un prezzo di mercato e può cambiare: il decreto consente al Ministro di rivedere gli obblighi per riequilibrare domanda e offerta.

Per un'impresa: cosa guardare

  • A chi interessa e quando. Imprese che stanno per installare o sostituire impianti compresi nell'elenco del decreto (produzione di calore, recuperi termici, forni, motori con inverter, aria compressa, gruppi frigo e pompe di calore, illuminazione): ci si muove in fase di budget, prima di firmare l'ordine.
  • Che cosa preparare. Un anno di consumi misurati sull'impianto esistente, la prova che l'investimento è a carico dell'impresa, la delega se si passa da una ESCO. Una diagnosi energetica allegata riduce del 30% il corrispettivo fisso dovuto al GSE, ma non per chi è già obbligato alla diagnosi.
  • Come ricevere i titoli. Si possono chiedere più titoli nella prima metà della vita utile (fattore 1,5) e meno nella seconda (0,5).
  • Errori tipici. Ordinare le macchine prima dell'istanza, non avere contatori dedicati, sommare incentivi non cumulabili, lasciar scadere la certificazione del proponente.

Se avete un investimento in programma, conviene parlarne prima dell'ordine: IPGS ENERGY segue l'accesso agli incentivi nel servizio di diagnosi energetica ed efficientamento. Richiedi un confronto.

Fonti

Contenuto informativo a cura di IPGS ENERGY. Le informazioni sono verificate alla data di aggiornamento indicata e non sostituiscono un'analisi contrattuale, fiscale o normativa riferita alla singola impresa.

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