Nella fattura del gas di un'impresa due passaggi incidono sul conto quanto il prezzo: il modo in cui i metri cubi del contatore diventano Smc fatturati e il regime di accisa applicato. Per i punti di riconsegna con consumi annui inferiori a 200.000 Smc vale dal 1° luglio 2025 il formato di bolletta definito da ARERA; sopra quella soglia l'impaginazione dipende dal fornitore, le voci restano le stesse.
Dal contatore agli Smc
Il contatore misura metri cubi; la fattura è in standard metri cubi (Smc), ottenuti moltiplicando i metri cubi per il coefficiente C, definito per ogni località e legato a pressione e temperatura di consegna. Nell'esempio del glossario ARERA, 110 m³ con C pari a 1,027235 diventano 112,99585 Smc.
Il potere calorifico superiore (PCS) indica quanta energia contiene uno Smc e serve a passare dai prezzi in €/GJ o €/MWh a quelli in €/Smc. Con il valore di riferimento usato da ARERA, 0,038520 GJ/Smc, uno Smc equivale a circa 10,7 kWh; il valore applicato in fattura può essere diverso, e va controllato quando si confrontano offerte espresse in unità diverse.
Le voci della fattura
| Voce | Che cosa contiene | Chi la determina |
|---|---|---|
| Spesa per la vendita di gas naturale | Approvvigionamento all'ingrosso e commercializzazione al dettaglio, in quota fissa e quota consumi | Il contratto con il fornitore |
| Spesa per la tariffa per l'uso della rete | Trasporto, distribuzione e misura: corrispettivi che dipendono anche dalla classe del contatore, in quota fissa e quota energia a scaglioni | ARERA |
| Spesa per oneri generali di sistema | Risparmio energetico e rinnovabili, compensazione dei costi di commercializzazione, servizi di ultima istanza | ARERA |
| Imposte | Accisa, addizionale regionale e IVA | Stato e Regioni |
Accise: dal 2026 usi domestici e non domestici
Dal 1° gennaio 2026 il decreto legislativo 43/2025 ha sostituito la distinzione tra «usi civili» e «usi industriali» con quella tra «usi domestici» e «usi non domestici», lasciando invariate le aliquote. Nella tabella dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aggiornata al 6 ottobre 2026:
- usi non domestici: 0,012498 €/m³, ridotta del 40% per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 m³ l'anno;
- usi domestici: da 0,044 a 0,186 €/m³ secondo lo scaglione di consumo annuo (da 0,038 a 0,150 €/m³ nei territori del Mezzogiorno).
L'aliquota non domestica non è automatica: il venditore la applica dalla data in cui riceve una dichiarazione sostitutiva con l'attività svolta e gli impieghi del gas. Conta anche il perimetro: gli uffici delle imprese posti fuori dagli stabilimenti sono tassati come usi domestici, mentre uffici, mense e locali di servizio dentro il recinto produttivo seguono l'aliquota non domestica. Non è sottoposto ad accisa il gas impiegato nella riduzione chimica e nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici. Se un unico punto di riconsegna alimenta usi con tassazione diversa («uso promiscuo»), la ripartizione va chiesta al fornitore con una relazione tecnica asseverata: senza documenti l'intera fornitura segue la tassazione indicata nel contratto.
L'IVA è al 10% per il gas usato da imprese estrattive, agricole e manifatturiere, su richiesta scritta con dichiarazione dei requisiti; al 22% per gli altri usi industriali.
Per un'impresa: cosa guardare
- Misura — verificate coefficiente C e classe del contatore riportati in fattura, e distinguete letture effettive, stime e ricalcoli.
- Regime di accisa — controllate sede per sede quale aliquota è applicata: tra 0,012498 e 0,186 €/m³ la distanza è di quasi quindici volte. Dal 2026 rientrano negli usi non domestici attività prima escluse, tra cui teatri, cinema, musei e case di cura.
- Cambio di fornitore — la dichiarazione per l'aliquota non domestica e la richiesta per l'uso promiscuo vanno ripresentate al nuovo venditore: la continuità del trattamento fiscale è garantita solo se le riceve entro un termine congruo.
- Grandi consumi — riduzione del 40% oltre 1.200.000 m³ l'anno, esclusioni per i processi, elenco CSEA delle imprese a forte consumo di gas naturale: verificate se ne avete titolo.
- Prezzo — individuate l'indice (PSV o TTF), lo spread e il PCS usato nella conversione; l'andamento è nella pagina indici di mercato.
- Continuità — se resta senza fornitore per cause che non dipendono dall'impresa, un punto per usi non domestici sotto 50.000 Smc l'anno passa al fornitore di ultima istanza; negli altri casi si attiva il servizio di default.
La verifica di misura, aliquote e prezzi rientra nel servizio di controllo delle fatture di energia e gas di IPGS ENERGY. Richiedi un confronto.
Fonti
- ARERA — Glossario della bolletta per la fornitura di gas naturale, in vigore dal 1° luglio 2025 (consultata il 10 ottobre 2026)
- ARERA — Delibera 315/2024/R/com, «La bolletta dei clienti finali di energia» (consultata il 10 ottobre 2026)
- ARERA — Offerte standard per i clienti finali, PLACET (consultata il 10 ottobre 2026)
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Aliquote accisa nazionali (consultata il 10 ottobre 2026)
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Circolare n. 32/2025 (consultata il 10 ottobre 2026)
- Normattiva — Decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, articolo 4 (consultata il 10 ottobre 2026)
- Agenzia delle Entrate — Circolare n. 17/E del 3 dicembre 2021 (consultata il 10 ottobre 2026)
- CSEA — Circolare n. 5/2026/GAS, imprese a forte consumo di gas naturale (consultata il 10 ottobre 2026)
Contenuto informativo a cura di IPGS ENERGY. Le informazioni sono verificate alla data di aggiornamento indicata e non sostituiscono un'analisi contrattuale, fiscale o normativa riferita alla singola impresa.
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