Per un'impresa il «mercato tutelato» non esiste più da tempo. Nell'elettricità la tutela di prezzo è cessata da gennaio 2021 per le piccole imprese e da aprile 2023 per le microimprese; nel gas i clienti non domestici ne sono usciti nel 2013, con il decreto-legge 69/2013. Oggi un'azienda compra energia sul mercato libero; se resta senza fornitore, la continuità è garantita da servizi di ultima istanza, che non sono una tariffa protetta.
Chi serve un'impresa rimasta senza fornitore
| Settore | Cliente | Servizio |
|---|---|---|
| Elettricità | Piccole imprese e microimprese in bassa tensione | Servizio a Tutele Graduali (STG), assegnato con gare per area |
| Elettricità | Tutti gli altri clienti non domestici: media e alta tensione, o bassa tensione senza i requisiti dimensionali | Salvaguardia, assegnata con gare biennali svolte da Acquirente Unico |
| Gas | Usi non domestici sotto 50.000 Smc l'anno e attività di servizio pubblico | Fornitore di ultima istanza (FUI) |
| Gas | Casi in cui mancano i requisiti per il FUI | Servizio di default |
Le soglie dimensionali sono quelle del testo integrato ARERA sulla vendita (TIV): microimpresa è chi ha meno di 10 dipendenti e fatturato o totale di bilancio fino a 2 milioni di euro; piccola impresa chi ha meno di 50 dipendenti e fatturato o totale di bilancio fino a 10 milioni. In salvaguardia, nel biennio 2025-2026, il prezzo dell'energia è la media mensile per fascia oraria del PUN Index GME aumentata del parametro Ω offerto in gara, diverso per area; le procedure per il biennio 2027-2028 sono state disciplinate il 29 settembre 2026 con la delibera 336/2026/R/eel.
La scadenza del 31 marzo 2027
Gli attuali esercenti del STG terminano l'incarico il 31 marzo 2027. La delibera ARERA 262/2026/R/eel del 23 luglio 2026 ha fissato il percorso per le imprese ancora servite:
- tra settembre e novembre 2026 l'esercente invia un'informativa;
- a dicembre 2026 invia una comunicazione scritta, separata dalla fattura e intitolata «Nuove condizioni di fornitura valide dal 1° aprile 2027», con l'offerta che applicherà;
- dal 1° aprile 2027 chi non ha firmato un altro contratto resta con lo stesso venditore, alle condizioni della sua offerta di mercato libero con la spesa annua stimata più bassa; chi è entrato nel STG dal 1° gennaio 2027 passa invece ai nuovi esercenti.
Quell'offerta deve avere condizioni economiche valide almeno 12 mesi, nessun onere di recesso anticipato e nessun servizio aggiuntivo a pagamento obbligatorio. Dalla stessa data il STG resta soltanto come servizio di ultima istanza per le piccole imprese in bassa tensione che si trovino senza fornitore.
Che cosa resta regolato nel mercato libero
Tariffe di rete, oneri generali di sistema e imposte sono dovuti con qualunque venditore: la concorrenza riguarda la spesa per la vendita. Per le forniture in bassa tensione e per il gas fino a 200.000 Smc l'anno ARERA fissa inoltre regole minime:
- il Codice di condotta commerciale, con preavviso di almeno 3 mesi per le variazioni unilaterali del contratto;
- le offerte PLACET, a prezzo fisso e a prezzo variabile, con condizioni contrattuali definite dall'Autorità, che ogni venditore deve proporre anche alle piccole imprese;
- il recesso per cambio fornitore senza penali né spese di chiusura, salvo i casi ammessi per l'elettricità (contratti a prezzo fisso e durata determinata; imprese con più di 50 dipendenti o oltre 10 milioni di fatturato), e un preavviso di almeno 6 mesi se a recedere è il venditore.
Queste regole non coprono chi ha anche un solo punto in media tensione o sopra la soglia gas: per le imprese medie e grandi, e per i multisito con punti fuori soglia, conta il contratto.
Per un'impresa: cosa guardare
- In quale servizio siete — è scritto nel frontespizio della fattura («mercato libero», «servizio a tutele graduali»). Con più sedi verificate ogni punto.
- Se siete nel STG — a dicembre 2026 leggete la comunicazione del venditore e confrontate l'offerta con il mercato prima del 31 marzo 2027: senza una scelta, si applica quella.
- Se siete in salvaguardia o in default — sono soluzioni di continuità, non contratti scelti: chiedete al venditore i parametri applicati e programmate una gara.
- Requisiti dimensionali — dipendenti e fatturato decidono servizio e regole applicabili: verificate come siete classificati.
- Scadenze — chiedete al fornitore per iscritto durata, preavvisi, oneri di recesso e che cosa accade alla scadenza delle condizioni economiche, e allineate le date tra le sedi.
Il confronto tra offerte è il lavoro del servizio di ottimizzazione dei contratti di energia e gas di IPGS ENERGY; i prezzi all'ingrosso sono nella pagina indici di mercato. Richiedi un confronto.
Fonti
- ARERA — Delibera 262/2026/R/eel sul servizio a tutele graduali (consultata il 10 ottobre 2026)
- ARERA — Il Servizio a Tutele Graduali (consultata il 10 ottobre 2026)
- ARERA — TIV, testo valido dal 1° luglio 2026 (consultata il 10 ottobre 2026)
- ARERA — Delibera 388/2024/R/eel, servizio di salvaguardia 2025-2026 (consultata il 10 ottobre 2026)
- ARERA — Delibera 336/2026/R/eel, servizio di salvaguardia 2027-2028 (consultata il 10 ottobre 2026)
- Acquirente Unico — Servizio Salvaguardia (consultata il 10 ottobre 2026)
- ARERA — Delibera 280/2013/R/gas, fine della tutela gas per i clienti non domestici (consultata il 10 ottobre 2026)
- ARERA — Glossario della bolletta per la fornitura di gas naturale (consultata il 10 ottobre 2026)
- ARERA — Codice di condotta commerciale, testo valido dal 1° aprile 2026 (consultata il 10 ottobre 2026)
- ARERA — Recesso dai contratti di fornitura, testo valido dal 17 luglio 2026 (consultata il 10 ottobre 2026)
- ARERA — Offerte standard per i clienti finali, PLACET (consultata il 10 ottobre 2026)
Contenuto informativo a cura di IPGS ENERGY. Le informazioni sono verificate alla data di aggiornamento indicata e non sostituiscono un'analisi contrattuale, fiscale o normativa riferita alla singola impresa.
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