Per vent'anni il PUN, Prezzo Unico Nazionale, è stato il prezzo di acquisto dell'energia elettrica sulla borsa italiana. Dal 1° gennaio 2025 il suo posto è stato preso dal PUN Index GME, l'indice che il Gestore dei Mercati Energetici (GME) calcola sugli esiti del Mercato del Giorno Prima (MGP). Quando un contratto di fornitura parla di «PUN», oggi il riferimento è questo indice.
Come si calcola
Sul MGP le offerte accettate sono valorizzate al prezzo marginale di equilibrio della zona a cui appartengono. Le zone geografiche italiane sono sette: Nord, Centro Nord, Centro Sud, Sud, Calabria, Sicilia e Sardegna, nella configurazione in vigore dal 1° gennaio 2021. I prezzi zonali coincidono finché la rete riesce a trasportare l'energia da una zona all'altra; si separano quando i limiti di transito sono saturi.
Il PUN Index GME è la media dei prezzi zonali, ponderata per le quantità acquistate in ciascuna zona. Dalla consegna del 1° ottobre 2025 sul MGP si negoziano prodotti a 15, 30 e 60 minuti e il GME calcola l'indice per ogni quarto d'ora, l'intervallo di mercato minimo; i prezzi continuano a essere pubblicati anche su base oraria.
Che cosa è cambiato dal 1° gennaio 2025
Il decreto legislativo 210/2021 (articolo 13) e il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 18 aprile 2024 hanno previsto che, dal 1° gennaio 2025, anche gli acquisti all'ingrosso siano valorizzati a prezzi zonali. Per non scaricare sui clienti le differenze fra zone, ARERA con la delibera 304/2024/R/eel ha introdotto una componente compensativa, pari alla differenza fra prezzo zonale e PUN Index GME, applicata agli acquisti sul MGP. Il risultato è che chi compra continua a pagare un valore unico nazionale.
Il meccanismo è dichiaratamente transitorio: il decreto ne prevedeva l'applicazione almeno fino al 31 dicembre 2025 e stabilisce che ogni modifica diventi efficace non prima di dodici mesi dall'adozione. A ottobre 2026 la documentazione del GME descrive la componente compensativa come tuttora applicata. Per i contratti indicizzati già in corso ARERA ha chiarito che il passaggio dal PUN al PUN Index GME non è una variazione unilaterale: al venditore è stato chiesto di informarne il cliente nella prima bolletta utile.
Per un'impresa: cosa guardare
- In contratto. La formula tipica è «PUN Index GME + spread». Va letto quale valore dell'indice si applica (media mensile, media per fasce orarie, valore orario o quartorario abbinato ai prelievi misurati), se lo spread è fisso in €/MWh per tutta la durata e se il prezzo si applica all'energia prelevata o a quella maggiorata delle perdite di rete.
- In fattura. Il valore dell'indice usato nel mese è verificabile: il GME pubblica gli esiti del MGP e i prezzi medi mensili per fasce. Al prezzo dell'energia si sommano dispacciamento, trasporto, oneri di sistema e imposte, che il PUN non comprende.
- Le decisioni che tocca. Restare indicizzati, fissare il prezzo o combinare le due cose per quote è una scelta di gestione del rischio, da collegare al budget e alla capacità dell'azienda di assorbire le oscillazioni. Va presa prima di avviare l'approvvigionamento, non dopo aver ricevuto le offerte.
- Errori tipici. Confrontare le offerte guardando solo lo spread; scambiare il PUN per il prezzo finito; ignorare il profilo di consumo, perché con un'indicizzazione oraria chi preleva soprattutto nelle ore più care paga in media più del valore mensile; pensare che al proprio stabilimento si applichi il prezzo della zona, quando per chi compra il riferimento resta nazionale.
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Fonti
- GME — PUN Index GME (consultata il 10 ottobre 2026)
- GME — Glossario (consultata il 10 ottobre 2026)
- GME — Vademecum della borsa elettrica, aggiornamento 31.01.2026 (consultata il 10 ottobre 2026)
- GME — Disposizione tecnica di funzionamento n. 11 rev. 01 ME, intervallo di tempo di mercato (consultata il 10 ottobre 2026)
- GME — Nuovo formato XSD per le offerte a blocchi e a 15 minuti, aggiornamento 01.10.2025 (consultata il 10 ottobre 2026)
- ARERA — Delibera 304/2024/R/eel, superamento del prezzo unico nazionale (consultata il 10 ottobre 2026)
- ARERA — Relazione 274/2026/I, relazione annuale ad ACER e alla Commissione europea (consultata il 10 ottobre 2026)
- MASE — Mercato elettrico, decreto 18 aprile 2024 sui prezzi zonali (consultata il 10 ottobre 2026)
- Terna — Mercato elettrico e configurazione zonale (consultata il 10 ottobre 2026)
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