La garanzia di origine (GO) è una certificazione elettronica che attesta l'origine rinnovabile dell'energia. È prevista dall'art. 19 della direttiva (UE) 2018/2001, ha taglia standard di 1 MWh e in Italia è rilasciata dal GSE per i vettori elettrico, gas rinnovabile e termico. Serve a dimostrare ai clienti finali che una data quantità di energia è stata prodotta da fonti rinnovabili. Non cambia l'energia che arriva al contatore, che resta quella della rete: stabilisce chi può attribuirsi l'origine rinnovabile di quel megawattora.
Dal produttore all'annullamento
- Qualifica. Il produttore chiede al GSE la qualifica IGO dell'impianto, valida cinque anni salvo modifiche rilevanti.
- Emissione. Per ogni MWh prodotto da fonte rinnovabile il GSE rilascia un titolo; per ciascuna unità di energia può esistere una sola GO.
- Trasferimento. Le GO si scambiano sulle piattaforme del GME, di mercato (M-GO) e bilaterali (PB-GO), e su quella internazionale dell'AIB (Association of Issuing Bodies). Le GO degli impianti la cui energia è ritirata dal GSE sono assegnate con cinque aste l'anno.
- Annullamento. Trascorsi 12 mesi dalla produzione la GO non può più essere trasferita, ma solo annullata dal detentore entro i sei mesi successivi e comunque non oltre il 31 marzo del secondo anno successivo a quello di produzione. Le GO scadute confluiscono nel mix residuale.
I prezzi cambiano con fonte, periodo di produzione e domanda: il GSE pubblica gli esiti di ogni asta.
GO e fornitura «verde»
I venditori devono comunicare ai clienti, in bolletta e nel materiale informativo, la composizione del mix energetico (fuel mix), calcolata tenendo conto delle GO. Un fornitore che presenta l'energia venduta come rinnovabile deve dimostrarlo con garanzie di origine. Le GO possono anche arrivare insieme all'energia, per esempio dentro un PPA, se il contratto lo prevede.
Come entrano nel bilancio delle emissioni
La Scope 2 Guidance del GHG Protocol chiede di riportare le emissioni dell'elettricità acquistata in due modi: location-based, con il fattore medio della rete, e market-based, con i fattori degli strumenti contrattuali, tra cui le GO. Per essere utilizzabile una GO deve rispettare criteri di qualità: essere l'unico strumento che porta quell'attributo, essere annullata per conto dell'impresa, riferirsi a un periodo il più vicino possibile a quello di consumo e provenire dallo stesso mercato in cui l'impresa consuma. Chi non ha strumenti contrattuali usa il mix residuale.
La guida è in revisione: la consultazione pubblica si è svolta dal 20 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026 e, a ottobre 2026, la pagina ufficiale non indica ancora un testo rivisto. Conviene seguirne l'esito prima di fissare obiettivi pluriennali.
Per un'impresa: cosa guardare
Quando conviene valutarle
Quando clienti, capofiliera, banche o bandi chiedono prova dell'origine dell'energia elettrica, o quando l'impresa si è data un obiettivo sullo Scope 2 della propria impronta di carbonio.
Che cosa serve
- i consumi annui in MWh di ogni POD;
- una clausola contrattuale che indichi quantità, fonte e periodo di produzione delle GO;
- l'attestazione dell'avvenuto annullamento a favore dell'impresa.
Errori tipici
- coprire una parte dei consumi e dichiarare il 100%;
- usare GO riferite a un periodo lontano da quello dei consumi;
- cedere le GO del proprio impianto e dichiarare comunque rinnovabile l'energia autoprodotta;
- trattare la GO elettrica come una compensazione: riguarda l'elettricità acquistata, non il gas né le emissioni di filiera.
Che cosa si può dichiarare e che cosa no
Si può dichiarare che l'energia elettrica acquistata in un dato anno è coperta, per una quota precisa, da garanzie di origine annullate, e riportare lo Scope 2 market-based corrispondente accanto a quello location-based, che non cambia. Non si può dichiarare che lo stabilimento è alimentato fisicamente da energia rinnovabile, né presentare impresa o prodotti come «a zero emissioni». Dal 27 settembre 2026 si applicano le regole della direttiva (UE) 2024/825, recepita in Italia con il D.Lgs. 30/2026: nelle comunicazioni ai consumatori sono vietate le asserzioni ambientali generiche non dimostrabili e le dichiarazioni di impatto neutro fondate sulla compensazione delle emissioni.
Per documentare la quota coperta esiste anche l'Attestato Green User, basato sui dati ufficiali del GSE; il quadro complessivo rientra nel servizio di sostenibilità energetica per le imprese.
Se vuoi verificare che cosa la tua impresa può dichiarare sull'energia che acquista, IPGS ENERGY lo esamina da consulente, non da fornitore: Richiedi un confronto.
Fonti
- GSE — Garanzia d'origine (consultata il 10 ottobre 2026)
- GSE — Aste GO (consultata il 10 ottobre 2026)
- GSE — Fuel mix (consultata il 10 ottobre 2026)
- EUR-Lex — Direttiva (UE) 2018/2001, art. 19, testo consolidato (consultata il 10 ottobre 2026)
- AIB — Renewable Energy Guarantees of Origin (consultata il 10 ottobre 2026)
- GHG Protocol — Scope 2 Guidance (consultata il 10 ottobre 2026)
- EUR-Lex — Direttiva (UE) 2024/825 (consultata il 10 ottobre 2026)
- Normattiva — D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30 (consultata il 10 ottobre 2026)
Contenuto informativo a cura di IPGS ENERGY. Le informazioni sono verificate alla data di aggiornamento indicata e non sostituiscono un'analisi contrattuale, fiscale o normativa riferita alla singola impresa.
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