L'EU ETS (Emissions Trading System) è il sistema europeo di scambio delle quote di emissione, attivo dal 2005 e oggi nella quarta fase (2021–2030). Fissa un tetto alle emissioni che si riduce ogni anno: chi vi rientra deve restituire una quota (EUA) per ogni tonnellata di CO2 equivalente emessa. Secondo i dati verificati 2025, pubblicati dalla Commissione il 10 aprile 2026, dal 2005 le emissioni dei settori coperti si sono dimezzate.
Chi è coperto
Produzione di elettricità e calore, industria ad alta intensità energetica (raffinerie, acciaio, alluminio e altri metalli, cemento, calce, vetro, ceramica, carta, chimica di base), aviazione e, dal 2024, trasporto marittimo.
Il meccanismo cap-and-trade
Le quote sono vendute soprattutto all'asta; l'industria esposta al rischio di rilocalizzazione delle emissioni ne riceve una parte gratis, sulla base di parametri di riferimento. Dal 2019 una riserva di stabilità del mercato ritira quote dalle aste quando quelle in circolazione superano 1.096 milioni, per riassorbire le eccedenze.
Le fasi
| Fase | Periodo | Caratteristiche | Riduzione annua del tetto |
|---|---|---|---|
| 1 | 2005–2007 | Fase pilota, solo CO2, quote in gran parte gratuite | — |
| 2 | 2008–2012 | Primo periodo di impegno di Kyoto, tetto più basso, aviazione dal 2012 | — |
| 3 | 2013–2020 | Tetto unico europeo, asta come metodo ordinario | 1,74% |
| 4 | 2021–2030 | Tetto più stretto, trasporto marittimo dal 2024 | 2,2% dal 2021; 4,3% nel 2024–2027; 4,4% dal 2028 |
Che cosa è cambiato e che cosa cambia
- Trasporto marittimo. Dal 2024 rientrano le navi da 5.000 tonnellate di stazza lorda in su, con obbligo di restituzione graduale: 40% delle emissioni 2024, 70% di quelle 2025, 100% da quelle 2026.
- CBAM. Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere è a regime dal 1° gennaio 2026. Riguarda cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno. Chi importa oltre 50 tonnellate l'anno di questi beni (la soglia non vale per elettricità e idrogeno) deve avere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato. I certificati si vendono dal 1° febbraio 2027; la prima dichiarazione annuale, sulle importazioni 2026, va presentata entro il 30 settembre 2027.
- ETS2. È un sistema separato per i combustibili usati negli edifici, nel trasporto su strada e in altri settori, soprattutto la piccola industria fuori dall'ETS. Gli obblighi ricadono sui fornitori di combustibili, non sui consumatori finali. Il monitoraggio è partito nel 2025; l'avvio operativo, previsto per il 2027, è stato rinviato al 2028 dal regolamento (UE) 2026/667.
- Revisione. Il 17 luglio 2026 la Commissione ha proposto una revisione mirata dell'ETS, ora all'esame di Parlamento e Consiglio. Le regole descritte qui sono quelle in vigore a ottobre 2026.
Per un'impresa: cosa guardare
Quando riguarda la tua impresa
- Impianto soggetto all'ETS: monitoraggio, comunicazione e restituzione delle quote sono obblighi diretti; nei settori coperti dal CBAM le assegnazioni gratuite si riducono mentre il CBAM entra a regime.
- Impresa non soggetta: il costo delle quote pesa su chi produce elettricità da fonti fossili e tende a riflettersi nel prezzo dell'energia; dal 2028, con l'ETS2, arriverà anche su gas e carburanti attraverso i fornitori.
- Importatore: chi acquista fuori dall'UE i beni elencati sopra risponde degli obblighi CBAM.
Che cosa serve
- verificare se gli impianti rientrano nelle attività e nelle soglie dell'ETS;
- l'elenco degli acquisti extra-UE con codice doganale e peso annuo, da confrontare con la soglia di 50 tonnellate;
- i consumi annui di gas e carburanti, per stimare l'esposizione all'ETS2;
- le clausole dei contratti di fornitura che regolano il trasferimento dei costi della CO2.
Errori tipici
- ritenere che l'ETS riguardi solo la grande industria;
- pensare che al CBAM provveda il fornitore estero: l'obbligo è dell'importatore o del suo rappresentante doganale indiretto;
- firmare forniture pluriennali di gas senza chiarire come sarà trattato il costo dell'ETS2.
Che cosa si può dichiarare e che cosa no
Restituire quote ETS o certificati CBAM è un adempimento di legge: non è una compensazione e non rende «neutro» un prodotto. Le emissioni soggette all'ETS restano nello Scope 1 dell'impronta di carbonio.
L'andamento delle quote EUA è tra gli indici di mercato; la lettura dell'esposizione ai costi della CO2 rientra nel servizio di sostenibilità energetica per le imprese.
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Fonti
- Commissione europea — EU Emissions Trading System (EU ETS) (consultata il 10 ottobre 2026)
- Commissione europea — About the EU ETS (consultata il 10 ottobre 2026)
- Commissione europea — Scope of the EU ETS (consultata il 10 ottobre 2026)
- Commissione europea — EU ETS emissions cap (consultata il 10 ottobre 2026)
- Commissione europea — Market Stability Reserve (consultata il 10 ottobre 2026)
- Commissione europea — Development of EU ETS (2005-2020) (consultata il 10 ottobre 2026)
- Commissione europea — EU Emissions Trading System sustains downward trend in covered emissions (consultata il 10 ottobre 2026)
- Commissione europea — Reducing emissions from the shipping sector (consultata il 10 ottobre 2026)
- Commissione europea — ETS2: buildings, road transport and additional sectors (consultata il 10 ottobre 2026)
- Commissione europea — Carbon Border Adjustment Mechanism (consultata il 10 ottobre 2026)
- EUR-Lex — Regolamento (UE) 2025/2083 (consultata il 10 ottobre 2026)
- EUR-Lex — Regolamento (UE) 2026/667 (consultata il 10 ottobre 2026)
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